Le presunzioni utilizzabili nel diritto tributario devono portare a risultati realistici, concreti e del tutto avulsi da un acritico automatismo (C.M. 16/E/2016). La questione appare di rilevante importanza se riferita alle indagini finanziarie posto che le stesse non sono idonee a determinare, in assenza di altri elementi istruttori, un accertamento quanto una presunzione numerica.