BUONI PASTO

11 Settembre 2017 di Amministratore

Il decreto MiSE n.122/2017 è entrato in vigore il 09 settembre 2017 a seguito della pubblicazione in GU. Il decreto regola la forma e il perimetro di utilizzo dei buoni pasto, destinati ai prestatori di lavoro subordinato ma che possono essere utilizzati dai collaboratori. Le novità: non sono cedibili ad altri; non sono cumulabili oltre il limite di 8 buoni; non sono commercializzabili; non sono convertibili in denaro; devono essere utilizzati per l’intero valore del buono, non danno dunque diritto al resto. I buoni possono avere sia forma cartacea che elettronica e devono contenere le seguenti informazioni: codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro; codice fiscale o ragione sociale della società di emissione; valore facciale espresso in valuta corrente; termine entro il quale possono essere utilizzati; spazio riservato all’indicazione di data di utilizzo, firma del titolare e timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”; in caso di buono elettronico ad ogni utilizzo attraverso la tessera magnetica si registreranno data, codice dell’esercente e codice del titolare della tessera.