BONUS ALBERGHI COMULABILE CON IL SUPER AMMORTAMENTO

18 Settembre 2017 di Amministratore

Con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sul tema della cumulabilità, rispetto ai medesimi investimenti, del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (bonus alberghi – articolo 10, Dl 83/2014) con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento – articolo 1, commi da 91 a 94, legge 208/2015).  L’Agenzia ritiene che la disposizione che prevede il divieto di cumulo non sia suscettibile di un’interpretazione estensiva e che, pertanto, il “bonus alberghi” e il “super ammortamento” non possano ritenersi alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.