COMPENSAZIONI IVA SENZA VISTO DI CONFORMITA’

1 Agosto 2017 di Amministratore

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 103/E, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al visto di conformità. Viene detto che né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui hanno bisogno del visto di conformità, che è invece obbligatorio nel caso in cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Inoltre, viene affermato che il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.