AGEVOLAZIONE BISSATA SE LA “PRIMA CASA” E’ INAGIBILE PER SISMA

2 Agosto 2017 di Amministratore

Con la risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017, l’Agenzia delle entrate chiarisce che fin quando permane l’oggettiva impossibilità di continuare a utilizzare l’immobile agevolato per finalità abitative, per inagibilità dichiarata con provvedimento degli organi competenti, il contribuente può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile. Ciò, in quanto si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni.