Per utili, dividendi e plusvalenze un decreto Mef, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, ne ridetermina il tasso di partecipazione alla formazione del reddito complessivo. Esattamente: le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 41,86% del loro ammontare (la stessa percentuale si applica per determinare la quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile); le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare (resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi sono in tutto o in parte percepiti a decorrere da quella data); la rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non si applica nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato).