LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

6 Luglio 2017 di Amministratore

Con la pubblicazione in GU della legge n.96/2017, di conversione del DL n.50/2017, arrivano le nuove “prestazioni occasionali”. La norma è in vigore dal 23 giugno 2017, ma sarà operativa solo dopo l’implementazione, da parte dell’INPS, delle procedure informatiche previste, che saranno comunque predisposte entro il prossimo 10 luglio. Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (01/01-31/12): per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Possono essere utilizzate da: persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi; imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università; persone disoccupate, così come definite dall’art.19, D.Lgs n.150/2015; percettori di prestazioni integrative del salario; PPAA, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.