I BONUS QUALITATIVI SONO DA FATTURARE

14 Luglio 2017 di Amministratore

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16128 del 28 giugno 2017, è tornata su un tema sempre molto controverso: il corretto trattamento fiscale in caso di bonus qualitativi. Il caso vede un contribuente, esercente attività di concessionario auto, che impugnava la decisione della Ctr dell’Abruzzo che aveva ritenuto legittima la ripresa per l’omessa fatturazione dei premi corrisposti dalla casa madre automobilistica alla concessionaria auto per la ricorrenza di un rapporto sinallagmatico rispetto al raggiungimento degli standard contrattuali. Secondo la Corte suprema, il ricorso è infondato. In materia di bonus o premi occorre distinguere tra “bonus quantitativi”, ossia erogazioni corrisposte a fronte dell’attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario e incidente direttamente sul volume d’affari dell’impresa fornitrice/concedente, e “bonus qualitativi”, rispetto ai quali le erogazioni sono invece corrisposte non a fronte dell’attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario, ma in relazione ad attività collaterali e distinte dalla prestazione principale, quali azioni dirette all’espansione delle vendite, lo svolgimento di attività di marketing ovvero attività legate, direttamente o indirettamente, alla fidelizzazione della clientela. In riferimento ai bonus qualitativi, la prestazione è soggetta al regime ordinario qualora sussista un rapporto di corrispettività tra la somma erogata dal fornitore dei beni e lo svolgimento, da parte del percettore, di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizi, la cui definizione va ricercata nell’articolo 3, primo comma, Dpr 633 richiamato, che dispone “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.