ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI SCUOLA LAVORO O APPRENDISTATO DUALE

17 Luglio 2017 di Amministratore

Nella circolare n.109 del 10 luiglio 2017, l’INPS  chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art.1, commi 308 e ss., legge n.232/2016). L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al: 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art.1, co.33, legge n.107/2015; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III, Dlgs n.226/2005; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II, DPCM 25 gennaio 2008, pubblicato nella GU n.86 dell’11 aprile 2008; 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.