COMUNICAZIONE DATI FATTURE

6 Luglio 2017 di Amministratore

L’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e lo fa con la risoluzione n. 87/E del 05 luglio 2017. Ecco una sintesi del contenuto: in caso di variazione dati anagrafici del mittente, dei clienti e dei fornitori, devono essere comunicate le informazioni anagrafiche dei contribuente più aggiornate che si hanno a disposizione; le fatture di acquisto fuori campo Iva, se registrate, devono essere trasmesse con codice natura “N2”; nel caso in cui la stessa fattura contenga dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, il campo “Tipo Documento” deve essere valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni; in caso di fatture “cointestate”, l’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti; le esportazioni effettuate da un contribuente che opera in regime del margine devono essere riportate con natura “N3”; riguardo gli acquisti intracomunitari non imponibili o esenti, occorre riportare la natura “N3”, nel caso di operazione non imponibile, e la natura “N4” nel caso di operazione esente; i dati delle fatture ricevute dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime forfettario vanno compilati indicando il codice natura “N2”.