L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 20 giugno 2017, rispondendo a un’istanza di interpello, fornisce un chiarimento in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali sia private. Per l’Agenzia, il rimborso forfettario nella misura del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare debba concorrere alla determinazione del loro reddito. Ciò rifacendosi a questo principio: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir). Pertanto, ricadono nel campo di applicazione del principio anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese, fatto salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti (commi 5 e seguenti, articolo 51, Tuir).