La variazione della quantificazione dell’IMU dei terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, dovuta alla nuova esenzione riconosciuta dalla lett. a), comma 13 dell’art. 1 L. n. 208/2015, non è soggetta a obbligo dichiarativo (risoluzione n. 3/DF pubblicata lo scorso 16 giugno dal Dipartimento delle Finanze).