ELEZIONI 2017: I PERMESSI PER IL LAVORO AI SEGGI

8 Giugno 2017 di Amministratore

La disciplina normativa e pratica per la gestione dei permessi e dei riposi spettanti ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso uffici e seggi elettorali in occasione di elezioni, in veste di pubblici ufficiali (scrutatori, segretario e presidente di seggio) o in qualità di rappresentanti di lista dispone che: “i giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa e pertanto sorge per il lavoratore il diritto a ricevere la relativa retribuzione”. L’importo da prendere a riferimento è quello della “normale retribuzione giornaliera globale contrattuale”, considerando il dipendente come se avesse regolarmente lavorato nei giorni in cui si è assentato per partecipare alle operazioni di seggio. Nei giorni di permesso elettorale i dipendenti non possono prestare ulteriore attività lavorativa presso il proprio datore, ancorché in orario diverso. In caso contrario, si ritiene che l’azienda sia passibile anche della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro, o da 300 a 1.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Ai fini fiscali e previdenziali, l’importo retributivo dei permessi elettorali pagati dal datore di lavoro è totalmente assoggettato, alla stregua della normale retribuzione.