CNDCEC: RISPOSTA ALL’OBBLIGO FORMATIVO RIGUARDO L’INVALIDO

1 Giugno 2017 di Amministratore

In merito l’esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo in caso invalidità civile certificata dalla ASL, il Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti non fa espresso riferimento. In assenza di una norma specifica, secondo quanto indicato dal CNDCEC nel Pronto Ordine n. 120/2017, si può far riferimento: all’art. 4 comma 4 che prevede che l’iscritto affetto da disabilità grave possa assolvere l’obbligo anche fruendo esclusivamente di attività in modalità e-learning accreditate dal CNDCEC (dunque, anche oltre il tetto dei 20 crediti ordinariamente previsto); all’art. 6, comma 1, lettera b) che sancisce l’esenzione dall’obbligo formativo in caso di malattia purché la stessa determini l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno sei mesi.