La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, ha precisato che il termine di permanenza degli operatori, civili o militari, dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente deve essere computato non sulla base dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine delle operazioni di verifica, ma considerando i giorni lavorativi di effettiva permanenza presso la stessa sede. Trattandosi di termine ordinatorio, il legislatore non ricollega alla sua violazione l’inutilizzabilità delle prove raccolte o la nullità degli atti di accertamento compiuti. Nel caso esaminato la permanenza dei verificatori aveva violato l’articolo 12, comma 5, legge 212/2000, superando i 30 giorni.