SENTENZA CASSAZIONE: FALSE FATTURE CONTESTABILI ANCHE CON PRESUNZIONI

26 Maggio 2017 di Amministratore

La Cassazione si pronuncia con ordinanza in un caso in cui l’Amministrazione finanziaria propone ricorso contro la decisione della CTR che aveva annullato il provvedimento dell’Amministrazione per mancanza di prova certa, ovvero perché il fisco aveva basato le sue contestazioni, relative al reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo su presunzioni, ritenendo non censurabile l’operato della contribuente. Secondo i giudici d’appello, l’Amministrazione avrebbe basato il suo giudizio, in relazione al quale una società cui la contribuente avrebbe emesso fatture per acquisti di merce era risultata inesistente per aver cessato la sua attività, su fatti e indagini svolte in merito alla stessa da un’autorità straniera, in relazione ad un diverso processo, senza verificare nel concreto, l’esistenza o meno della società destinataria delle fatture, per questo l’accertamento doveva ritenersi invalido. La Corte (Ordinanza n. 12649/2017) dice che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione oggetto della fattura non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di
partecipare ad un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.