REQUISITI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

11 Maggio 2017 di Amministratore

Con la risoluzione n.53/E/2017 l’Agenzia delle Entrate riepiloga le condizioni per poter fruire dell’agevolazione prima casa. In merito la residenza da stabilire nel Comune di ubicazione dell’immobile, è stato posto all’Agenzia interpello. L’interpellante ha acquistato in data 29 gennaio 2016 un’abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che avrebbe svolto la propria attività nel Comune di ubicazione dell’immobile neo acquistato. Le aspettative lavorative del contribuente sono state disattese e alla fine del 2016 lo stesso ha concluso la propria attività professionale avviata ad inizio anno. L’interpellante a questo punto richiede alle Entrate se può conservare le agevolazioni prima casa ottemperando al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, ossia trasferendo la propria residenza entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, modificando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto. Le Entrate hanno accolto positivamente la richiesta del contribuente. Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando che il termine dei 18 mesi risulta ancora pendente e che le due condizioni sopra esposte sono tra loro alternative, il contribuente può ancora fruire delle agevolazioni prima casa a patto che assuma l’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile; egli dovrà integrare l’atto originario nel rispetto delle medesime formalità giuridiche, provvedendo alla registrazione dell’integrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto. La rettifica potrà essere effettuata a condizione l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.