PROFESSIONI: DEDUCIBILITA’ INTEGRALE PER LE SPESE DI FORMAZIONE CON TETTO

15 Maggio 2017 di Amministratore

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi. Dal punto di vista tributario, gli articoli 8 e 9 della legge (contenuti nel Capo I) prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) al comma 5. Quest’ultimo detta la disciplina delle spese parzialmente deducibili. Riguardo la deducibilità delle spese di formazione, la disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità (50% del loro ammontare) delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Con la novità si stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).