PREMI DI PRODUTTIVITA’

4 Maggio 2017 di Amministratore

E’ stato pubblicato in GU il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 contenente alcune misure in materia di lavoro e previdenza. L’art.55 del citato decreto sostituisce il comma 189, art.1, legge n.208/2015 prevedendo: “Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.” La nuova diposizione si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data, pertanto la piena contribuzione a carico dell’azienda.