LEGITTIMA LA LETTERA DI LICENZIAMENTO ANCHE SENZA SOTTOSCRIZIONE

29 Maggio 2017 di Amministratore

In risposta ad ricorso di una lavoratrice dipendente che chiedeva il rigetto della pronuncia dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto convalidabile e ratificabile una lettera di licenziamento su cui figurava l’apparente firma dell’allora legale rappresentante della società datrice di lavoro, la quale, sentita come teste, aveva negato di aver sottoscritto la lettera medesima, la Cassazione, nella sua pronuncia n.12106/2017 chiarisce che nel caso di specie ci si trova in una situazione diversa da quella della ratifica di cui all’art.1399 c.c., dell’atto proveniente dal falsus procurator o dal soggetto che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli. La lettera di licenziamento era stata prodotta nel giudizio di merito, di conseguenza, si applica il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio come il licenziamento.