AGRICOLTORI: STOP IRAP

19 Maggio 2017 di Amministratore

A partire dal 2016 la tassa regionale non si applica alle aziende che operano nel settore agricolo e non devono presentare la relativa dichiarazione. L’esenzione dall’imposta regionale si applica a tutti i soggetti che operano nel settore agricolo indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime applicato ai fini delle imposte dirette. Il presupposto è quello di svolgere le attività rientranti potenzialmente nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir. Si tratta delle attività di coltivazione dei terreni, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni e le attività connesse di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli compresi nel dm 13 febbraio 2015.