IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

21 Aprile 2017 di Amministratore

Gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (secondo quanto previsto dagli artt 15 e 16 del Dpr 601/1973) sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente. La prima rata, pari al 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va onorata entro il 30 aprile 2017. Entro il 31 ottobre 2017, andrà versato il restante 55%. L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dagli acconti di quest’anno (Agenzia delle Entrate risoluzione 50/E del 20 aprile 2017).