La Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 18927 depositata il 20 aprile 2017 ha confermato che la bancarotta documentale può concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e
pertanto se l’imputato è già stato processato per il reato fallimentare non può invocare il “ne bis in idem” sostanziale per il procedimento relativo al delitto tributario.