LAVORO ACCESSORIO E VOUCHER 2016: LIMITI E CASI PARTICOLARI

16 Febbraio 2016 di Amministratore
Le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
ATTENZIONE Il limite però che si puo ricevere da ogni singolo committente,  se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro mentre in precedenza ammontava a 5mila euro total). Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
Ciascun  ‘buono lavoro’ (voucher), che viene emesso telematicamente  dall’INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
  • il compenso per il lavoratore,
  • la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
  • quella assicurativa presso l’INAIL.
Il voucher per il Lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
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La normativa in materia di lavoro occasionale, o meglio “accessorio”

La legge  n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto  modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionaleaccessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, ora completamente abrogato dal nuovo decreto 81/2015,  anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura “meramente occasionale” nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore.
La normativa del 2012 sul lavoro accessorio tramite l’utilizzo di buoni  lavoro ( o “voucher”) cancellato  dunque il requisito dell’ occasionalita modificava sostanzialmente il parametro di riferimento economico  spostando dal committente al prestatore il  limite. Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
– a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
– a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
– a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
 
Il rispetto dei limiti economici  costituisce l’ elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’, in considerazione delle sanzioni  previste in caso di  superamento degli importi massimi.
Quindi, al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore a mezzo dei voucher INPS,  sono state revisionate sviluppando anche  specifiche funzionalità  di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.
 Per quanto riguarda  le categorie di datori di lavoro interessati  sono ancora validi  i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare n. 49 del 29.3.2013.
La circolare Inps, n. 28 del febbraio 2014 prevedeva i seguenti  importi   massimi  per i lavoratori  da prendere a riferimento per l’anno 2014 e  così rideterminati:
5.050 € netti ricevuti   dal totale dei committenti nel corso di un anno solare,
2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio

Come già detto , l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre),annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Mentre la prestazione  dal lavoratore resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite totale dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 netti.
Il Decreto Legislativo 81 2015 ha inoltre previsto una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito,( ossia chi riceve indennità di disoccupazione o cassa integrazione)  prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.  A tal fine, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Su questo punto si vedano sotto le precisazioni fornite dall’INPS con circolare 170 del 13.10.2015.
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, l’art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematicheuno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Quindi, tali soggetti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
  •  la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • banche popolari abilitate.
Differente è il discorso per i committenti non imprenditori o professionisti, cioè i privati,  i quali possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali appena descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Altra importante novità in merito al lavoro di tipo accessorio, concerneva la preventiva comunicazione telematicache dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. Con una nota il Ministero del lavoro ha però precisato che: “in attesa dei necessari approfondimenti e attivazione delle relative procedure telematiche – la nuova modalità di comunicazione preventiva è sospesa e i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo  sul sito dell’INPS,  secondo le attuali procedure.

Voucher lavoro e ammortizzatori sociali: Circolare INPS 170/2015

La circolare INPS N. 170 2015 del 13 ottobre 2015  fornisce precisazioni sulla cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio o occasionale per i percettori di:

  •  indennità di mobilità
  • disoccupazione agricola
  •  cassa integrazione guadagni

 che viene confermata, sempre nel limite di 3000 euro annui per il lavoratore.

Mentre per quanto riguarda la NASPI rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.: vige lo stesso limite ma si precisa anche che per i compensi in voucher tra 3000 e fino a 7.000 euro per anno civile ” la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività”.

Le banche autorizzate alla vendita dei voucher-lavoro

Le BANCHE PEA – Punti di Emissione autorizzati, sono gli istituti bancari che possono emettere i voucher per il lavoro accessorio.  Ricordiamo che I buoni lavoro emessi dalle banche abilitate  sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.

Per l’acquisto, il datore di lavoro, come presso i tabaccai,  deve  presentare presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica). Per l’acquisto (indipendentemente dal numero di voucher)  è dovuta alla banca  una commissione di 1 Euro.   È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro.

Riportiamo al tabella delle banche e istituti finanziari abilitati alla vendita dei voucher lavoro :

Banca Popolare di Sondrio;   Gruppo BPER:

  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  • Banca di Sassari
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
  • Gruppo CREVAL:
  • Credito Valtellinese
  • Credito Siciliano
  • Cassa di Risparmio di Fano

Gruppo CARIGE:

  • Banca Carige S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
  • Banca del Monte di Lucca S.p.A.
  • Banca Cesare Ponti S.p.A.
  • Banca Carige Italia S.p.A.
  • Banca dell’Etruria

Gruppo Banca Popolare di Vicenza:

  • Banca Popolare di Vicenza
  • Banca Nuova S.p.A.
  • FarBanca S.p.A.

Banca Popolare di Cortona ;  Cassa di Risparmio di Ferrara.

Dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER

Voucher: nuovi chiarimenti 2016 e casi particolari

Il Ministero del Lavoro  ha fornito due  importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all’ interpello n.32 del 22 dicembre 2015.

  1. Riguardo al settore marittimo  viene chiarito che  il ricorso al lavoro accessorio  pagato con i buoni lavoro è ammesso, oltre che nel  noleggio occasionale, anche  nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di  imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo  e i limiti quantitativi del d. 81/2015.
  2. In materia di attività di maestro di sci non vi sono  preclusioni normative all’utilizzo dei voucher, sempre che tale attività sia svolta , con i dovuti titoli abilitanti ed entro i limiti quantitativi previsti dall’art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15,  e l’esecuzione non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto dalla normativa.

L’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 8628 fornisce i chiarimenti sul concetto di  committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti  per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a  due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:

  •  il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore e
  • l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

A questo proposito  precisa che  non sono compresi nel concetto di “imprenditore commerciale”,  per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE,  i seguenti soggetti:

  •  Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  •  Ambasciate;
  •  Partiti e movimenti politici;
  •  Gruppi parlamentari;
  •  Associazioni sindacali;
  •  Associazioni senza scopo di lucro;
  •  Chiese o associazioni religiose;
  •  Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  •  Condomini;
  •  Associazioni e società sportive dilettantistiche;
  •  Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
  •  Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…