La Cassazione, con la pronuncia n. 16325/2014, conferma la giurisprudenza di legittimità in ordine alla fondatezza della rettifica effettuata dall’ufficio finanziario nei confronti dei contribuenti esercenti sia attività commerciali sia attività professionali ed artistiche, che non sappiano giustificare non soltanto i versamenti sul proprio conto bancario, ma anche i prelevamenti dai conti correnti intrattenuti con istituti di credito.