La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20698 dell’1 ottobre 2014, ha chiarito che ai fini della detrazione Iva Il contribuente deve annotare sull’apposito registro i documenti comprovanti acquisti e importazioni, diversamente l’Ufficio può a procedere al recupero d’imposta. E’ il caso di un contribuente che ha annotato le fatture d’acquisto su fogli mobili protocollo, scritti a mano e non bollati, invece che sull’apposito registro. Si legge: “il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 trova titolo nell’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli articoli 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R., secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti. Ne discende che la detraibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa … postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (art. 25), e conservi le une e l’altro, gravando su esso contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile legittimante l’esercizio del diritto alla detrazione”.