E’ in Gazzetta Ufficiale n. 82 di lunedì 8 aprile il Dl n. 35 del 6 aprile 2013 contenente “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. Il provvedimento accoglie anche alcune misure che riguardano l’IMU. Il comma 4 dell’articolo 10 modifica i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, e dei regolamenti del tributo. Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, al 30 giugno dell’anno successivo. Riguardo le delibere comunali viene previsto che il versamento della prima rata, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.