RAPPORTI FINANZIARI: INDIVIDUATI I CONTENUTI E IL CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE

26 Marzo 2013 di Amministratore

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo definisce le modalità per la “comunicazione integrativa” all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento fa seguito alle disposizioni normative che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali, e ogni informazione relativa a tali rapporti (Dl n. 201/2011). Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale, oltre ai dati identificativi, il saldo del rapporto dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, distinto in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre; il saldo iniziale alla data di apertura di ogni rapporto acceso durante l’anno e il saldo antecedente la data di chiusura per quelli estinti; i dati degli importi totali delle movimentazioni bancarie distinte tra “dare e avere” per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. La comunicazione viene effettuata annualmente entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. I dati relativi al 2011 andranno inviati entro il 31 ottobre 2013, quelli relativi al 2012, entro il 31 marzo 2014.