RAVVEDIMENTO PER OMESSO O TARDIVO F24 CON SALDO A ZERO

21 Marzo 2017 di Amministratore

Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le modalità applicative dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. Dal 1° gennaio 2016, per l’omessa presentazione dell’F24 a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). Nella risoluzione 36/2017, viene ribadito che è possibile regolarizzare anche l’omessa presentazione dell’F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione in misura ridotta. La sanzione è determinata in misura diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata. La riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 gg) si applica con riferimento alla sanzione base di: 50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro); 100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (11,11 euro). Oltre i 90 gg, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione; 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione; 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione; 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.