BILANCI: APPROFONDIMENTO SUL NUOVO OIC 24

21 Febbraio 2017 di Amministratore

L’Organisimo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva di alcuni OIC oggetto di revisione in seguito alle novità introdotte dal Dl n.139/2015 (Decreto Bilanci), le cui disposizioni entrano in vigore dagli esercizi che hanno inizio a partire dall’1 gennaio 2016. Ci si sofferma in particolare sull’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. E’ fatta una distinzione tra le statuizioni di carattere generale e le fattispecie più specifiche, individuate nella nuova “appendice A”, parte integrante del principio, avente natura dispositiva. A livello di contenuto il principio presenta le seguenti novità: eliminazione dei riferimenti ai costi di ricerca ed ai costi di pubblicità; modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento (se iscritto dal 2016): è ammortizzato secondo la sua vita utile, che non può comunque superare i venti anni; modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dei costi di sviluppo: sono ammortizzati secondo la loro vita utile (comunque non superiore a 5 anni); eliminazione dalla voce “altre immobilizzazioni immateriali” dei costi accessori su finanziamenti. La voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” diviene “costi di sviluppo” e include i costi di progettazione, costruzione e verifica modelli e prototipi, costi di progettazione mezzi, prove e stampi e matrici con nuova tecnologia, costi di progettazione, costruzione e attivazione impianti pilota, costi per applicazione della ricerca di base. I costi di pubblicità capitalizzati fino al 31 dicembre 2015 possono essere riclassificati tra i costi di impianto e ampliamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto Bilanci, se soddisfano i requisiti richiesti: ad esempio costi di pubblicità legati ad una fase di startup o connessi a una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo business, processo produttivo o per una differente  localizzazione. Diversamente, i costi di pubblicità e i costi di ricerca che non presentano i requisiti per essere capitalizzati vanno portati a riduzione del patrimonio netto retroattivamente nei saldi di apertura 2016. In caso di pagamento differito delle immobilizzazioni immateriali, esse vanno iscritte con il criterio del costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 19.