LAVORO ACCESSORIO: PRECISAZIONI SUI SOGGETTI IMPRENDITORI

16 Febbraio 2016 di Amministratore

In un messaggio interno dello scorso 2 febbraio l’Inps è intervenuto con importanti precisazioni in materia di lavoro accessorio  specificando in particolare alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali. Per questi soggetti non vale il limite di 2000 euro annui con cui possono retribuire  ogni lavoratore  attraverso voucher lavoro.

In particolare il documento recita :” In linea generale, dunque, l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti:

  • Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • Ambasciate;
  • Partiti e movimenti politici;
  • Gruppi parlamentari;
  • Associazioni sindacali;
  • Associazioni senza scopo di lucro;
  • Chiese o associazioni religiose;
  • Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • Condomini;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
  • Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

Per quanto riguarda i  professionisti , invece, il documento  fa riferimento   sempre alla  Circolare INPS   n.  49  del  29  marzo 2013  che richiama  il Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49, comma 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”. Si ribadisce cosi che il limite di 2000  euro netti   trova dunque applicazione per ciascun lavoratore che svolge prestazioni  nei riguardi sia di iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia di titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS  presso la Gestione Separata.

La specificazione nel testo sul fatto che l’elenco non è esaustivo  evoca la possibilità che  la materia lasci aperti altri dubbi sulla definizione dei soggetti  committenti interessati.

Saranno quanto mai utili chiarimenti generali su vari aspetti di questo particolare istituto, già annunciati da più parti .  Va ricordato infatti che il lavoro accessorio non è regolato da uno specifico contratto di lavoro   e il suo sempre maggiore utilizzo  porta molte storture  e qualche iniquità.