BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

26 Gennaio 2016 di Amministratore
Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014 – lo stesso decreto che ha introdotto l’Artbonus), ha previsto, per il triennio 2014 – 2016, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 200.000 euro nei tre periodi di imposta sopra indicati, salvo esaurimento delle risorse finanziarie stanziate a tal fine (20 milioni di euro per l’anno 2015, 50 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2016 al 2019).
Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07.05.2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015, sono state definite:
  • le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
  • le tipologie di interventi agevolabili:
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che dovrà comunque avvenire secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • le soglie massime di spesa eleggibile;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Bonus ristrutturazione alberghi: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera.
Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camereper il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:
  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghiprevisto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono, “a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo“, i seguenti:
INTERVENTI AGEVOLABILI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 666.667 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (30% di € 666.667).
Le spese devono essere state sostenute nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.
Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Bonus ristrutturazione alberghi spese 2015: come e quando richiederlo

Il bonus ristrutturazione alberghi va richiesto presentando apposita domanda al Mibact per via telematica tramite il portale dei procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.

Come indicato nella nota Mibact del 19 gennaio 2016, la domanda, con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute, deve essere inoltrata, per le spese sostenute nel 2015, a partire dalle ore 10:00 del 01.02.2016 e fino alle ore 16:00 del 05.02.2016, mentre la registrazione al Portale dei procedimenti Mibact e la compilazione ed il caricamento dell’istanza sul medesimo devono avvenire precedentemente dalle ore 10:00 dell’11 gennaio e fino alle ore 16:00 del 29 gennaio 2016.

FASE PREPARATORIA
PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT

+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2015)

ore 10:00 dell’ 11.01.2016 –

ore 16:00 del 29.01.2016

FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2015

CLICK DAY:

ore 10:00 del 01.02.2016 –

ore 16:00 del 05.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse verranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d’imposta spettante.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

Bonus ristrutturazione alberghi spese 2015: come utilizzarlo

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo le modalità definite dal recente Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.01.2016. In particolare, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

A tal fine, viene stabilito che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame mediante modello F24 è stato istituito, con la Risoluzione n. 5/E del 20.01.2016, il codice tributo “6850” – “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015″.