REDDITO IRPEF PER I RESIDENTI “SCHUMACKER”

7 Ottobre 2015 di Amministratore

E’ pubblicato sulla GU il Decreto 21 settembre 2015 del MEF, attuativo del nuovo co.3-bis, art.24, TUIR, in materia di determinazione dell’imposta per i soggetti non residenti. Nel dettaglio, si dispone che il reddito IRPEF dei soggetti residenti in uno Stato dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, si calcoli in base alle disposizioni ordinarie previste dagli artt. da 1 a 23, c.c., purchè il reddito prodotto in Italia dal contribuente sia almeno pari al 75% del suo reddito complessivo e il contribuente non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo. Ai fini del calcolo del reddito complessivo di cui al primo punto, il decreto chiarisce che rilevano sia i redditi indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza sia i redditi dichiarati nel Paese di produzione.