RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI

25 Agosto 2015 di Amministratore

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l’Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA e vengono meno:
a) l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972;
b) l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il  Sistema  di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità  previste  dal  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all’articolo 22 del DPR  633/1972, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d’impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi. (art. 4 del D. Lgs. 127 del 5/8/2015)