ENTI NON COMMERCIALI: LA VENDITA DI MATERIALE SPORTIVO AI PROPRI ASSOCIATI E’ SOGGETTA ALLA SCIA E AL REA

26 Agosto 2015 di Amministratore

La vendita di materiale sportivo ai propri associati è soggetta alla SCIA e al REA. Non occorre, tuttavia, modificare lo statuto dell’ente non commerciale. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico: il chiarimento è scaturito a seguito di una richiesta fatta da un comune che chiedeva se una associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati, e che intende svolgere anche l’attività di cessione di materiale sportivo, accessoria a quella istituzionale, debba presentare la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività tramite il SUAP per l’esercizio di vicinato. Chiedendo, inoltre, se nell’atto costitutivo dell’associazione debba essere menzionata tale attività. Ebbene su tale problematica, il MISE ha risposto che, con riferimento alla specifica richiesta dell’istituto applicabile ai fini dell’avvio dell’attività di cessione di materiale sportivo agli associati, tale attività, potendo ritenersi assimilabile ad una attività rivolta ad una cerchia determinata di soggetti, sia assoggettabile alla SCIA di cui all’articolo 16 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall’articolo 66 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59. L’associazione in parola, inoltre, esercitando un’attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo – nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività. Infine, il MISE ha precisato che l’esercizio di tale ulteriore attività di vendita, in quanto non prevalente e strumentale all’attività istituzionale, non comporta modifiche dell’atto costitutivo.