MEF: APPLICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

30 Luglio 2015 di Amministratore

E’ stato emanato il Dm di attuazione delle disposizioni concernenti il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del Dl n. 145/2013, ora legge 190/2014. Sono ammissibili al credito d’imposta: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Possono beneficiarne tutti i tipi di impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile da esse adottato, purché effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta 2019 compreso.