SENTENZA CASSAZIONE: SPESE PER OMAGGI ALLA CLIENTELA INDEDUCIBILI SE NON VIENE PROVATA L’INERENZA

20 Ottobre 2014 di Amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21450 del 10 ottobre 2014, ha emesso un verdetto a carico di un contribuente relativo a indeducibilità delle spese per omaggi alla clientela perché non provata l’inerenza con l’attività. Esattamente è stato affermato che: “l’art. 75 (ora 109) del DPR n. 917 del 1986, recante le “norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, stabilisce, al comma 5, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”. L’inerenza, ai fini della deducibilità, deve essere provata dal contribuente.