SENTENZA CASSAZIONE: LA CORRETTA TENUTA CONTABILE E’ IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE IVA

20 Ottobre 2014 di Amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20698 dell’1 ottobre 2014, ha chiarito che ai fini della detrazione Iva Il contribuente deve annotare sull’apposito registro i documenti comprovanti acquisti e importazioni, diversamente l’Ufficio può a procedere al recupero d’imposta. E’ il caso di un contribuente che ha annotato le fatture d’acquisto su fogli mobili protocollo, scritti a mano e non bollati, invece che sull’apposito registro. Si legge: “il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 trova titolo nell’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli articoli 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R., secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti. Ne discende che la detraibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa … postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (art. 25), e conservi le une e l’altro, gravando su esso contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile legittimante l’esercizio del diritto alla detrazione”.