PRESUNZIONE DI CONOSCENZA SE IL LICENZIAMENTO E’ FATTO A MEZZO RACCOMANDATA

29 Settembre 2014 di Amministratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20106 del 24 settembre 2014, ha stabilito che al licenziamento comunicato al dipendente a mezzo raccomandata si applica la presunzione di conoscenza, come prevista dall’art. 1335 c.c. Il recesso del datore di lavoro è valido fino a querela di falso. I giudici hanno posto l’attenzione sull’art. 02 della Legge n.604/1966 e successive modificazioni che non prevede particolari modalità della comunicazione del licenziamento; è valida la testimonianza del collega, incaricato dall’azienda di preannunciare al lavoratore l’invio della raccomandata relativa alla cessazione del rapporto.