IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA ESCLUDE IL PERSONALE DOMESTICO

17 Aprile 2014 di Amministratore

Il Dl n. 39/2014 entrato in vigore il 6 aprile 2014 ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU riguardo la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori. In particolare,  è stabilito che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del lavoratore al fine di verificare se lo stesso sia stato condannato per alcuni reati specifici (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale con minori, adescamento di minorenni, esistenza di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con minori). Tra le eccezioni, il certificato antipedofilia non è richiesto per colf e badanti, per i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari (circolare 9/2014 del Ministero del lavoro).