COMMISSIONI TRIBUTARIE: SI PUO’ INTEGRARE L’APPELLO CON NOTIFICA PARZIALE

16 Aprile 2014 di Amministratore

Dall’omessa notifica dell’appello a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non deriva l’inammissibilità del gravame, ma soltanto l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza di questo, la nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Questo l’orientamento costante della giurisprudenza della Corte di cassazione su una questione rispetto alla quale si registra talora un contrario orientamento da parte di alcune Commissioni tributarie.