LE SANZIONI IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE COMUNICAZIONE DATI BENI SOCI

13 Febbraio 2012 di admin

La Legge n.148/2011 ha introdotto, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi, una nuova fattispecie, che si considera produttiva di redditi diversi, concernente l’utilizzo di beni aziendali da parte dei soci della società o da parte dei familiari dell’imprenditore, qualora lo stesso avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Per espressa previsione normativa si produce, così, in capo all’impresa concedente un effetto di indeducibilità dei costi relativi a detti beni. E’ fatto obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al detto utilizzo. La mancata o irregolare comunicazione produce una sanzione del 30% da calcolarsi sull’importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare. La sanzione varia, invece, da 258 a 2.065 euro se i componenti negativi relativi ai beni non inerenti non sono stati dedotti, e se il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Per quanto attiene ai finanziamenti dei soci e le forme di capitalizzazione prevista dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma, la mancata comunicazione non dà origine ad alcun reddito diverso per i soci, né alcuna indeducibilità relativa ai beni, conseguentemente, in caso di omissione dei dati, non si applica alcuna sanzione, come affermato dalla circolare n.27/2012 del IRDCEC.